Termoregolazione e contabilizzazione del calore nel condominio.

On 14 Ottobre 2016

Ecco tutte le novità in arrivo.

Il consiglio dei ministri ha approvato il 14 luglio 2016 il decreto legislativo di integrazione al D.lgs. 102/2014 che va a modificare la normativa vigente sul risparmio energetico ma, soprattutto, appare in una versione che tiene conto del parere espresso dalla commissione Industria del Senato. Il decreto, inoltre, tiene conto delle osservazioni avanzate dalla Commissione europea, modificando alcuni aspetti tra i contenuti principali del provvedimento, la rettifica di alcune definizioni, precisazioni sulla modalità di calcolo dell’obiettivo nazionale vincolante di efficienza energetica e di disposizioni finalizzate a rendere più chiare le norme concernenti la misurazione, la fatturazione del consumo energetico e la suddivisione delle spese in condomini ed edifici polifunzionali.In particolare, per i condomìni è l’ennesima rivoluzione in corso d’opera.

Difatti, l’installazione dei contabilizzatori di calore sui termosifoni (dove ci sono impianti centralizzati) è un obbligo il cui termine è il 31 dicembre di quest’anno ma al quale in moltissimi casi è già stato dato adempimento.

La nuova disciplina. Gli aspetti importanti riguardano il nuovo comma 5 dell’articolo 9 delD.lgs. 102/2014 suddiviso in lettere dalla a) alla d). Le prime tre (a,b,c) riguardano gli interventi impiantistici in materia di contabilizzazione e termoregolazione in riferimento al riscaldamento, al raffreddamento ed all’acqua calda sanitaria; la lettera d), invece, riguarda gli aspetti di calcolo e della deroga alla norma generale.

Le modifiche rilevanti. Tra gliaspetti del D.lgs. 102/2014,messi in discussione dal nuovo decreto integrativo, ci sono le modifiche all’art. 9. In particolare, al comma 5let. a) viene stabilito che per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016, l’installazione, a cure degli esercenti l’attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio.

Fonte
www.condominioweb.com

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