Fioriere dei balconi. Del privato le spese di manutenzione
Il giudice ha escluso l’applicazione della disciplina prevista per gli elementi decorativi e dei frontalini che hanno una funzione ornamentale dell’intero edificio.
a vicenda. Tizio aveva impugnato la delibera condominiale in quanto l’assemblea aveva deliberato di considerare le fioriere collocate sui parapetti dei balconi di proprietà comune (anziché, secondo la peculiare natura delle stesse, individuale) e di imputare, pertanto, a tutti condòmini, secondo le tabelle generali di proprietà, l’approvato preventivo presentato dall’impresa Alfa per i lavori di ripristino della relativa impermeabilizzazione. Costituendosi in giudizio, il condominio contestava le avverse pretese.
In particolare, il condominio eccepiva che il capitolato delle opere di manutenzione straordinaria della facciata e il riparto delle relative spese erano stati approvati dalle precedenti assemblee con il voto favorevole anche della ricorrente e non potevano pertanto essere più contestate.
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Riparto spese.
Ai sensi dell’art. 1125 c.c. le spese per la manutenzione e ricostruzione dei solai o sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrastanti, le spese per la copertura del pavimento restano a carico di quello del piano superiore e le spese per l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto restano a carico di quello del piano inferiore.
La parte frontale dei balconi, invece, andando a inserirsi nella facciata dello stabile, deve essere considerata di proprietà comune.
Infatti i rivestimenti e gli elementi decorativi della fronte della soletta dei balconi di un edificio in condominio non sono progettati e realizzati per fornire utilità al titolare del balcone, ma effettivamente destinati all’uso comune a norma dell’articolo 1117, n. 3, del codice civile.
Fonte www.condominioweb.com