Come fa un condomino a sapere se l’amministratore ha i “titoli” per svolgere il suo incarico?
Per l’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l’amministratore non solo deve avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma deve anche avere frequentato un corso di formazione iniziale, oltre a frequentare corsi di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.La disciplina della formazione e dell’aggiornamento periodico dell’amministratore è attualmente in fase evolutiva posto che, anche ai sensi della legge 4/2013, il ministero dello Sviluppo economico e quello della Giustizia si propongono di definire normativamente i requisiti degli enti formatori, nonché i programmi della formazione.Allo stato, e sino a quando non intervenga un decreto attuativo o, comunque, un provvedimento normativo, l’amministratore può espletare la formazione, iniziale e periodica, presso le associazioni professionali degli amministratori o presso altri enti di formazione di riconosciuta serietà.In tale contesto, i condòmini possono chiedere all’amministratore l’attestato della formazione iniziale e periodica e, in mancanza, la revoca assembleare o la cessazione giudiziale dell’amministratore stessa.