Bonus facciate, a chi spetta?

On 23 Febbraio 2020

Quali sono i soggetti ammessi a fruire della nuova agevolazione, la detrazione fiscale del bonus facciate? Lo vediamo in questo articolo.

 

Bonus facciate chi sono i beneficiari?

Torniamo a parlare del bonus facciate , una delle novità più importanti della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), per quanto riguarda le detrazioni fiscali sulle spese relative agli interventi edilizi in casa e in condominio.

Questa volta analizzeremo in particolare l’aspetto relativo ai requisiti soggettivi o, in parole più semplici, ai requisiti che deve possedere il soggetto che può beneficiare della nuova agevolazione.

Cos’è il Bonus facciate

Prima di procedere ricordiamo brevemente in cosa consiste il bonus sfacciate, per quel che qui interessa, cioè per ciò che può servirci onde ben comprendere più agevolmente il nostro tema.

Il bonus facciate è l’agevolazione come detto introdotta dalla legge di bilancio per il 2020 (in particolare, ai commi 219-224 dell’art. 1), che prevede la possibilità di una detrazione del 90 per cento (non è indicato il tetto di spesa) sulle spese sostenute per gli interventi edilizi sulle facciate degli edifici; detti edifici devono però essere collocati all’interno delle zone comunali A e B (del D.M. n. 1444/1968); dette zone comprendono, in sostanza, quelle prevalentemente edificate.

Bonus facciate e requisiti soggettivi

Le norme non specificano alcunché in merito ai requisiti che deve possedere il beneficiario dell’agevolazione, né sotto questo aspetto rinviano alle norme già esistenti, riguardanti le detrazioni per ristrutturazioni, riqualificazione energetiche etc.

Lavori in condominio

Sull’argomento è certamente d’aiuto la circolare n. 2E dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2020.

In proposito, (al par. 3) la Circolare chiarisce che, nell’assenza di limitazioni da parte della legge, possono beneficiare della misura i contribuenti che: siano residenti dentro e fuori il territorio dello Stato italiano, sostengano le spese relative agli interventi, e “a prescindere dalla tipologia di reddito di cui siano titolari”.

Si specifica però che trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, questa non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva e che quindi sono esclusi ad es. coloro che sono “titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, poiché il loro reddito (determinato forfettariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva” e che qualora invece gli stessi soggetti possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il bonus in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

Da non perdere: Bonus facciate, l’Agenzia delle Entrate rilascia la guida

Beneficiari: titolari di reddito d’impresa e non

In particolare, quindi, a differenza della detrazione per ristrutturazioni e quella per mobili, che sono ammesse solo per il reddito delle persone fisiche (IRPEF), e come, invece, per le detrazioni per riqualificazione energetica e sisma bonus, al bonus facciate sono ammessi anche i titolari di reddito d’impresa.

Dunque, spiega la circolare, sono ammessi persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, società semplici, associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali): sia i titolari di reddito non d’impresa – come indicati dall’art. 5 del TUIR (il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986) – che i titolari di reddito di impresa.

Beneficiari: il titolo in base a cui è posseduto l’immobile

Per poter fruire della detrazione è poi necessario possedere l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento in cui sono iniziati i lavori o in cui sono sostenute le spese se precedente (la data deve risultare dal titolo abilitativo o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Dunque, il titolo può essere rappresentato da: proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); contratto di locazione anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, cui si aggiunge il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Il titolo su cui si fonda la detrazione deve essere registrato onde garantire la certezza di rapporti tributari al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente; la mancanza preclude il diritto alla detrazione anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Beneficiari e familiari

Possono godere della detrazione anche i familiari se sono presenti tutte le seguenti condizioni: rientrino nell’ambito dei familiari indicati dall’art. 5, co. 5 del TUIR (per il quale ai fini delle imposte sui redditi, si intendono per familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado e, ex L. n.76/2016, il componente dell’unione civile e il convivente di fatto); sostengano effettivamente le spese per l’esecuzione dei lavori; convivano con il possessore o detentore dell’immobile alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori; le spese sostenute riguardino un immobile nel quale, anche se diverso da quello destinato ad abitazione principale, può esplicarsi la convivenza, dunque i familiari non possono fruire della detrazione in relazione ad un immobile non disponibile, ad es. perché locato, o dove si esercita attività d’impresa.

Per fruire del bonus non è poi necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato ma è sufficiente che attestino con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Infine, l’Agenzia specifica che hanno diritto alla detrazione: il promissario acquirente dell’immobile oggetto di intervento immesso nel possesso, purché sia stato stipulato e registrato un contratto preliminare di vendita dell’immobile; e coloro che eseguono i lavori in proprio o come anche si dice in gergo, in economia, in relazione alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.

La Circolare non li menziona, ma probabilmente (chi scrive non ravvede motivi per escluderlo) è ammesso anche il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge, figura ammessa, come indicato nella guida Ade per le ristrutturazioni, nonché, anche i comproprietari, come indicato nella guida Ade per le ristrutturazioni.

Ad ogni buon conto per simili situazioni è sempre possibile svolgere interpello all’Agenzia delle Entrate al fine di ottenere una risposta precisa e vincolante in relazione al singolo quesito.

=> Bonus facciate e zona A e B, quali sono?

=> Bonus facciate e condominio: le istruzioni per un corretto utilizzo

Fonte: https://www.condominioweb.com/bonus-facciate-quali-sono-i-soggetti-ammessi.16689

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