Non transenna le zone pericolanti? Condannato.
È compito dell’amministratore di condominio attivarsi e rimuovere la situazione di pericolo derivante dalla facciata malmessa da cui si staccano calcinacci, non solo con interventi di manutenzione ma anche adottando idonee misure preventive come, ad esempio, chiudere l’accesso o il transito nelle zone pericolanti con delle transenne.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 46385 del 23 novembre 2015, con la quale gli Ermellini hanno confermato la condanna a carico di un amministratore di condominio alla pena di euro 200 di multa per il reato di lesioni colpose di cui agli artt. 590 e 40 c.p.,per non aver impedito, pur avendo l’obbligo giuridico di farlo, che calcinacci caduti dalla facciata colpissero un ragazzino.
Infatti, l’amministratore assume una posizione di garanzia ope legis che discende dal potere attribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle parti comuni (art. 1130 c.c.) e di compiere altresì atti di manutenzione e gestione straordinaria anche in assenza di una preventiva delibera assembleare (art. 1135 c.c.). Ne consegue la responsabilità anche penale per omessa rimozione del pericolo ai sensi dell’art. 40 c.p., per il quale “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.
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Nel caso di specie, l’amministratore aveva provato a difendersi affermando: di non essere mai stato messo a corrente del concreto pericolo legato alle condizioni del rivestimento esterno dell’edificio; che comunque le assemblee da lui regolarmente convocate erano andate tutte deserte e, dunque, non era stato possibile deliberare gli opportuni interventi di manutenzione; che in ogni caso non sarebbe stato possibile procedere alla manutenzione, nemmeno in via urgente, per carenza di liquidità nella cassa comune dovuta alla morosità dei condomini.
Ma per gli Ermellini tali giustificazioni non valgono ad evitare la condanna penale.
La suprema Corte ricorda che l’amministratore di condominio ha l’obbligo giuridico di rimuovere le situazioni di pericolo connesse alle parti comuni dell’edificio condominiale che possono mettere a rischio l’incolumità dei condomini stessi o di terzi, eventualità che, nel caso di specie, era insita nelle cattive condizioni in cui versava la facciata. Tale obbligo di vigilanza e controllo sussiste anche al di fuori degli atti cautelativi e urgenti e non è subordinato ad una preventiva autorizzazione dell’assemblea o a preventive segnalazioni di pericolo degli abitanti del condominio, rientrando nelle attribuzioni proprie dell’amministratore (art. 1130, n. 4, c.c.)
Nel caso in esame, peraltro, i lavori di manutenzione della facciata avevano tutte le caratteristiche della gravità ed urgenza, anche a tutela dell’incolumità dei passanti, per cui l’amministratore avrebbe potuto (e dovuto) intervenire ai sensi dell’art. 1135 c.c., che appunto consente all’amministratore di procedere immediatamente alle opere di manutenzione straordinaria, che rivestono il carattere dell’urgenza, informandone l’assemblea in un secondo momento.
La Corte dunque conferma la rilevanza penale del comportamento omissivo tenuto dall’amministratore ai sensi del citato art. 40 c.p., a fronte della posizione di garanzia da lui ricoperta che gli imponeva di intervenire.
Tale omissione non può essere giustificata nemmeno dalla mancanza di denaro nella cassa condominiale e dal mancato pagamento dello quote da parte dei condomini. Su questo punto, i giudici di legittimità fanno un’importante precisazione: l’obbligo di eliminare il pericolo non vuol dire necessariamente far eseguire lavori di manutenzione, ma anche semplicemente adottare tutte quelle misure che, secondo le circostanze concrete, appaiono idonee a prevenire ed evitare il pericolo.
In casi come questi – spiega la Corte- l’amministratore, per non incorrere in condanne penali, deve “intervenire sugli effetti anziché sulla causa della rovina, ovverosia prevenire la specifica situazione di pericolo interdicendo – ove ciò sia possibile – l’accesso o il transito nelle zone pericolanti”.
Sarebbe stato sufficiente, dunque, transennare la zona a rischio e per l’amministratore, con tutta probabilità, non ci sarebbe stata alcuna condanna.
Fonte: www.condominioweb.com