Quando non si mette a posto la fossa settica.

On 16 Dicembre 2015

Condannato per negligenza chi non mette a posto la fossa settica ed arreca fastidio al vicino.

 

Meglio riparare l’impianto di raccolta dei reflui, specie se lo ordina un Giudice

I reflui domestici sono “cose pericolose”. È proprio così: i rifiuti provenienti dall’impianto idrico-fognario domestico sono delle cose pericolose.

Per lo meno lo sono nel senso indicato dall’art. 674 cod. pen. che punisce con un’ammenda o addirittura l’arresto fino a un mese “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone”.

E per aver commesso tale reato è stato condannato un individuo che, nonostante il Giudice del Tribunale di Marsala gli avesse imposto di riparare la propria fossa settica, non vi aveva provveduto o quantomeno non l’aveva fatto in modo da evitare ulteriori sversamenti.

Rinviato quindi a giudizio con l’accusa di aver, con la sua negligenza, procurato molestie ai propri vicini, il soggetto in questione veniva condannato alla pena di un’ammenda.

L’odore dei liquami è proprio insopportabile. A costare caro è stata l’oggettiva insopportabilità degli odori provocati dalle perdite della fossa, situazione questa che integra appieno gli estremi del reato contestato poiché tali liquidi maleodoranti hanno finito col molestare i confinanti proprietari.

E sono state proprio le testimonianze dei vicini di casa ad inchiodare l’imputato: essi hanno infatti riferito di cene interrotte per tali “nauseabondi odori”, constatati da loro di persona e riferiti in Tribunale. Addirittura in un’occasione qualcuno dei presenti, per tali odori, ha accusato anche un malore.

La cosa grave è stata la negligenza dell’imputato, già condannato dal Giudice civile all’eliminazione del problema: a dispetto di tale provvedimento egli si è limitato a svuotare di tanto in tanto la fossa per (tentare di) evitare ulteriori futuri sversamenti, risultando tali intervento del tutto vani, stando a quanto emerso nel corso del processo che si è quindi concluso con la sua condanna.

Inutile è stato il ricorso in Cassazione: i Giudici di legittimità hanno infatti confermato la colpevolezza dell’imputato, colpevole di non aver agito per evitare il pericolo.

Colpevole di non aver fatto quel che doveva per evitare i presupposti dell’evento. Il ragionamento dei Giudici di Piazza Cavour è molto semplice: l’imputato doveva mettere a posto la fossa e non l’ha fatto, gettando i presupposti perché si verificasse la situazione di pericolo.

Egli quindi è colpevole non di aver effettuato sversamenti maleodoranti (in tal caso la colpa sarebbe diretta) né semplicemente di non averli impediti (in tal caso si parlerebbe di reato omissivo): la sua colpa sta nell’aver omesso un comportamento da cui è scaturito il fatto-reato.

È il tipico caso di reato commissivo per omissione (detto anche omissivo improprio), che si compie quando l’omissione non costituisce il reato ma il mezzo con cui si rende avverabile un fatto che si doveva impedire.

Ed infatti “il reato di getto o versamento pericoloso di cose, previsto nella prima parte dell’art. 674 cod. pen., è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblica incolumità derivi anche dalla omissione, dolosa o colposa, del soggetto che aveva l’obbligo giuridico di evitarlo” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 16286 del 18/02/2008).

Il getto di cose pericolose è reato di pericolo. La Cassazione, con la sentenza di conferma della condanna dell’imputato in questione, ricorda infine come la contravvenziona contestata “è qualificata come reato di pericolo, cosicché per la sua configurazione è necessaria esclusivamente l’astratta attitudine delle cose gettate o versate a cagionare effetti dannosi” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 49213 del 26/11/2014).

Inoltre, trattandosi come detto di reato contravvenzionale, per arrivare ad una sentenza di condanna non sarà indispensabile provale la volontarietà dell’azione ma sarà “sufficiente la colpa, configurabile in tutti i casi in cui venga riscontrata l’attivazione di impianti pericolosi ovvero venga accertata la colposa omissione di cautele atte ad impedire il verificarsi della situazione di pericolo” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 49213 del 26/11/2014).

E la colpa (in senso penale) dell’imputato ci sta tutta, avendo egli come detto omesso di rispettare un’ordinanza del giudice civile, così permettendo nuove fuoriuscite di liquami.

Non è stato sufficiente incaricare una ditta specializzata di rimuovere i fanghi ed anzi tale circostanza è stata ritenuta la prova dell’inadempienza all’obbligo statuito dal Tribunale.

Meglio, dunque, rispettare alla lettera i provvedimenti giurisdizionali, evitando libere interpretazioni, specie quando non servono ad evitare il verificarsi di spiacevoli situazioni, integranti peraltro gli estremi di un reato.

Fonte www.condominioweb.com

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